giovedì 26 settembre 2013

RSPP Modulo C: è vero che tutti gli ing. lo possono frequentare?

Ho visto da una mail ricevuta oggi che è in partenza presso l'Ordine degli Ingegneri di Brescia il corso per "RSPP Modulo C". Per i non addetti ai lavori, è il corso che permette di svolgere la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Avere una laurea in ingegneria, ma non solo, permette di "scontare" la frequenza ai moduli A e B (della durata di diverse decine di ore) e frequentando solo il modulo C (durata pari a 24 ore) ottenere l'abilitazione all'incarico. 
Detto così sembrerebbe una bella cosa, se non ci fosse un "ma" molto grosso che rischierebbe, se non chiarito, di aprire un vulnus pesante per i colleghi che una volta frequentato il corso accetteranno l'incarico, forse senza averne sufficiente titolo.  
A chi fosse interessato consiglio di leggere l'analisi riportata nella sua interezza, a hi invece non lo fosse suggerisco di saltare alle ultime righe.

Trattazione

Come già detto esiste il riconoscimento di un come credito formativo dei moduli A e B del corso per RSPP dei laureati in ingegneria e architettura vecchio ordinamento.
Nelle Linee interpretative Accordi Formazione Dirigenti preposti, Lavoratori, DL/RSPP approvati da Conferenza Stato-Regioni il 25.7.2012 al punto Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 si legge (l'elenco numerato è inserito da me per comprensione):

  1. In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, si ritiene che – in analogia a quanto previsto nell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l’obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell’esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.
  2. Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l’individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.
Si configurano pertanto due situazioni:
  1. se laureati in una delle lauree triennali previste dall'accordo del 5/10/2006 (Ingegneria della sicurezza e protezione" o "Scienze della sicurezza e protezione" o "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro") devono concludere la durata dell'aggiornamento entro il 15/05/2013
  2. se invece esonerati perché laureati ad esempio in ingegneria (come la maggior parte dei colleghi), questi devono frequentare le ore di aggiornamento entro 5 anni dalla laurea, e non 5 anni dall'ottenimento dell'abilitazione di cui al modulo C (come invece spesso si sente dire). Ergo se ne ricavano due considerazioni. La prima è che per frequentare il modulo C, organizzato ad esempio dall'Ordine, il collega deve essere laureato da meno di 5 anni, perché altrimenti il credito formativo costituito dal suo corso di studi si rivelerebbe "scaduto". Seconda osservazione è che se la data di laurea costituisce INIZIO del periodo di cinque anni da cui si conta l'aggiornamento, si può verificare la situazione paradossale per cui un laureato nel giugno del 2008 che avesse frequentato il corso Modulo C a febbraio 2013 avrebbe dovuto entro il giugno dello stesso anno recuperare tutte le ore di aggiornamento prima dello scadere dei 5 anni.
Le osservazioni sopra riportate, che mi sembrano corrette ma sono aperto a critiche e considerazioni, contrastano con quanto sempre sentito dire da me e con quanto emerso dal confronto con i colleghi. E' "sentire comune" che 1) essere laureati in ingegneria esonera sempre e comunque dalla frequenza ai moduli A e B e 2) che la data da cui scattava il quinquennio di aggiornamento era quella dell'ottenimento del Modulo C e non quella della laurea. Se così invece fosse, cosa che temo ma non spero, conosco personalmente alcuni colleghi si troverebbero a rivestire il ruolo di RSPP senza però averne titolo e, peggio ancora, senza sapere di non averne.

Conclusioni

Essendo il termine del 15 maggio 2013 (termine ultimo per il riconoscimento della laurea di qualsiasi anzianità riconosciuta come credito tout-court) ad oggi valgono le regole per cui l'esonero dei moduli A e B si applica solo per i colleghi con data di laurea antecedente a 5 anni rispetto alla data del corso modulo C.
Se le considerazioni sopra esposte sono corrette, significa che al corso Modulo C organizzato presso l'Ordine e di prossimo avvio potranno accedere sono colleghi con massimo 5 anni di data di laurea, se vorranno vedersi riconoscere il credito dei Moduli A e B. Diversamente questi colleghi rischiano di assumere un incarico per cui non hanno titoli, con il rischio delle conseguenti sanzioni ma anche più banalmente, in molti casi viste le clausole dei contratti, la decadenza della polizza assicurativa sulla RC professionale.

Spero che queste note possano essere utili. Sono aperto alla discussione visto che il tema è, guardandosi  e leggendosi in giro, poco noto anche agli stessi organi di vigilanza.

Nota: si veda a proposito l'articolo di Puntosicuro


PS: la domanda riportato nel titolo del post ha come risposta "Ovviamente sì!". Tutti possono fare tutto è chiaro, ma la questione è se frequentando il corso sia riconosciuto o meno il credito dei moduli A e B e spero di aver spiegato il perché. Pur avendoci pensato su per un po' di tempo, non mi veniva nessun titolo che esprimesse il concetto e quindi ho deciso di scrivere così. D'altronde il blog è mio e ci faccio quello che mi pare... eheheh!

2 commenti:

  1. I conti si fanno dalla data di laurea triennale( nel mio caso Ing. per l'ambiente e territorio), o della magistrale?

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  2. I conti si fanno dalla data di laurea triennale( nel mio caso Ing. per l'ambiente e territorio), o della magistrale?

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